Fondo gestito dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e impiegato come assicurazione sociale. Come indica il nome, la
C.i.g. ha lo scopo di integrare i salari dei lavoratori nei periodi di
riduzione o di sospensione del lavoro, per cause non imputabili alla
volontà degli imprenditori o dei lavoratori dipendenti. Istituita nel
novembre 1945, con giurisdizione limitata ai lavoratori dell'industria
nell'Italia settentrionale, venne estesa all'intero territorio nazionale
nell'agosto 1947. Disciplinata per un ventennio dalla normativa del 1947,
è stata successivamente modificata da una serie di leggi che ne hanno
esteso i benefici, originariamente limitati agli operai dell'industria, anche
agli impiegati e ai lavoratori di altri settori produttivi: agricoltura,
edilizia, ecc. Inoltre, alla gestione ordinaria, se ne sono aggiunte altre
speciali e una gestione straordinaria a totale carico dello Stato. ║
Gestione ordinaria: secondo quanto stabilito dal decreto legge del 1947,
la
C.i.g. corrisponde agli operai di aziende industriali - sospesi o
lavoranti ad orario ridotto - un'integrazione del salario pari a due terzi della
retribuzione che ad essi spetterebbe per le ore non prestate fra le 24 e le 40
settimanali. La richiesta di intervento della Cassa deve essere fatta ad una
speciale commissione provinciale presieduta dal direttore locale dell'INPS; ne
fanno parte, fra gli altri, rappresentanti dei datori di lavoro e dei
lavoratori. I motivi addotti sono, di solito, quattro: mancanza di ordinazioni,
mancanza di finanziamenti o di materie prime, ammodernamento degli impianti,
danni per incendi o altre cause che impongono la sospensione
dell'attività. L'intervento è concesso alle seguenti condizioni:
certezza della ripresa dell'attività normale entro breve tempo e della
riammissione degli operai al lavoro; inesistenza di dipendenti in soprannumero
rispetto alle normali esigenze dell'impresa; accertamento che la ridotta o la
cessata attività dell'azienda sono causate da eventi non imputabili
all'imprenditore o agli operai. La durata massima dell'intervento della Cassa
è di tre mesi per i casi di sospensione totale del lavoro; per le
riduzioni di orario non supera normalmente il semestre. I fondi necessari per il
funzionamento della
C.i.g. sono costituiti da contributi versati all'INPS
dalle imprese industriali.
Intervento straordinario. È
disciplinato dalla legge 5 novembre 1968 n. 1.115 ampliata con la legge 8 agosto
1972 n. 464 che, per la prima volta, estende la corresponsione
dell'indennità agli impiegati che hanno uno stipendio non superiore a
200.000 lire mensili. Questo tipo di intervento è stato elaborato per
fronteggiare eventi complessi non contemplati dal regime di gestione ordinaria
(crisi economiche settoriali o locali delle attività industriali, casi
particolari di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, casi di
conversione aziendale). Ai lavoratori sospesi è corrisposto l'80% del
salario per la durata massima di sei mesi che può, però essere
prorogata con decreto del ministro del Lavoro. Qualora operai e impiegati
restino senza lavoro in conseguenza di crisi economiche contemplate dalla legge,
è applicato il trattamento speciale di disoccupazione, pari al 70% della
retribuzione, che dura fino al reinserimento nell'attività produttiva. Ai
lavoratori licenziati viene data la precedenza nell'avviamento al lavoro presso
aziende del settore in cui erano occupati nella stessa area provinciale. Inoltre
è conservata l'assistenza di malattia; il periodo di
C.i.g.
è valido ai fini del computo della pensione; provvidenze di carattere
fiscale e creditizio sono concesse alle aziende che provvedono alla loro
riorganizzazione, ristrutturazione e conversione. Il finanziamento di questo
tipo di intervento (le condizioni del quale sono di volta in volta fissate con
decreto ministeriale) è a totale carico dello Stato.
Gestione speciale
per l'edilizia. È regolato con leggi del 1961, 1964, 1971. Riguarda i
dipendenti di aziende industriali e artigiane dell'edilizia e affini.
L'indennità corrisposta è pari all'80% della retribuzione
spettante per le ore non lavorate fra 0 e 40 settimanali; l'intervento è
contemplato anche nel caso di riduzione o sospensione del lavoro in seguito ad
intemperie stagionali. Una più organica disciplina è stata
stabilita dalla legge 20.5.1975 n. 174 e dalla legge 26.5.1978 n. 215. Sulla
base di queste leggi, alla
C.i.g. sono affidati interventi ordinari e
straordinari. Mentre gli interventi ordinari vengono effettuati attingendo a un
fondo costituito dai contributi versati dagli imprenditori, gli interventi
straordinari sono prevalentemente alimentati da contributi dello Stato. Gli
interventi straordinari sono previsti per crisi economiche settoriali o locali,
per ristrutturazione degli impianti e riorganizzazione aziendale, per
conversioni produttive. L'art. 6 della l. 9 febbraio 1979 n. 36 e successive
modifiche, prevede un vero e proprio intervento per tutelare situazioni di
sostanziale disoccupazione, disciplina la mobilità dei lavoratori e
sopperisce a gravi stati di disoccupazione nei territori del mezzogiorno,
determinatisi in seguito al completamento di opere pubbliche a grandi
dimensioni, di impianti industriali e di lavori finanziati in parte o totalmente
dallo stato, quando esistano possibilità di occupazione provenienti da
investimenti pubblici. La l. 19 dicembre 1984 n. 863 inoltre, riconosce il
trattamento di integrazione salariale a quelle imprese che "abbiano stipulato
contratti collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell'orario di
lavoro al fine di evitare in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione
di esuberanza del personale anche attraverso un suo più razionale
impiego"; in questo caso il ricorso alla cassa non deriva dallo stato di crisi
dell'impresa, ma dal contratto di solidarietà per la cui stipula si
propone come strumento di incentivo. Nel 1991, con la l. 23 luglio 1991 n. 223,
venne gradualmente disincentivato l'uso della
C.i.g., a fronte di
un più ampio impiego dell'istituto della mobilità
(V. MOBILITÀ, INDENNITÀ
DI).