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Cassa integrazione guadagni.

Fondo gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e impiegato come assicurazione sociale. Come indica il nome, la C.i.g. ha lo scopo di integrare i salari dei lavoratori nei periodi di riduzione o di sospensione del lavoro, per cause non imputabili alla volontà degli imprenditori o dei lavoratori dipendenti. Istituita nel novembre 1945, con giurisdizione limitata ai lavoratori dell'industria nell'Italia settentrionale, venne estesa all'intero territorio nazionale nell'agosto 1947. Disciplinata per un ventennio dalla normativa del 1947, è stata successivamente modificata da una serie di leggi che ne hanno esteso i benefici, originariamente limitati agli operai dell'industria, anche agli impiegati e ai lavoratori di altri settori produttivi: agricoltura, edilizia, ecc. Inoltre, alla gestione ordinaria, se ne sono aggiunte altre speciali e una gestione straordinaria a totale carico dello Stato. ║ Gestione ordinaria: secondo quanto stabilito dal decreto legge del 1947, la C.i.g. corrisponde agli operai di aziende industriali - sospesi o lavoranti ad orario ridotto - un'integrazione del salario pari a due terzi della retribuzione che ad essi spetterebbe per le ore non prestate fra le 24 e le 40 settimanali. La richiesta di intervento della Cassa deve essere fatta ad una speciale commissione provinciale presieduta dal direttore locale dell'INPS; ne fanno parte, fra gli altri, rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. I motivi addotti sono, di solito, quattro: mancanza di ordinazioni, mancanza di finanziamenti o di materie prime, ammodernamento degli impianti, danni per incendi o altre cause che impongono la sospensione dell'attività. L'intervento è concesso alle seguenti condizioni: certezza della ripresa dell'attività normale entro breve tempo e della riammissione degli operai al lavoro; inesistenza di dipendenti in soprannumero rispetto alle normali esigenze dell'impresa; accertamento che la ridotta o la cessata attività dell'azienda sono causate da eventi non imputabili all'imprenditore o agli operai. La durata massima dell'intervento della Cassa è di tre mesi per i casi di sospensione totale del lavoro; per le riduzioni di orario non supera normalmente il semestre. I fondi necessari per il funzionamento della C.i.g. sono costituiti da contributi versati all'INPS dalle imprese industriali. Intervento straordinario. È disciplinato dalla legge 5 novembre 1968 n. 1.115 ampliata con la legge 8 agosto 1972 n. 464 che, per la prima volta, estende la corresponsione dell'indennità agli impiegati che hanno uno stipendio non superiore a 200.000 lire mensili. Questo tipo di intervento è stato elaborato per fronteggiare eventi complessi non contemplati dal regime di gestione ordinaria (crisi economiche settoriali o locali delle attività industriali, casi particolari di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, casi di conversione aziendale). Ai lavoratori sospesi è corrisposto l'80% del salario per la durata massima di sei mesi che può, però essere prorogata con decreto del ministro del Lavoro. Qualora operai e impiegati restino senza lavoro in conseguenza di crisi economiche contemplate dalla legge, è applicato il trattamento speciale di disoccupazione, pari al 70% della retribuzione, che dura fino al reinserimento nell'attività produttiva. Ai lavoratori licenziati viene data la precedenza nell'avviamento al lavoro presso aziende del settore in cui erano occupati nella stessa area provinciale. Inoltre è conservata l'assistenza di malattia; il periodo di C.i.g. è valido ai fini del computo della pensione; provvidenze di carattere fiscale e creditizio sono concesse alle aziende che provvedono alla loro riorganizzazione, ristrutturazione e conversione. Il finanziamento di questo tipo di intervento (le condizioni del quale sono di volta in volta fissate con decreto ministeriale) è a totale carico dello Stato. Gestione speciale per l'edilizia. È regolato con leggi del 1961, 1964, 1971. Riguarda i dipendenti di aziende industriali e artigiane dell'edilizia e affini. L'indennità corrisposta è pari all'80% della retribuzione spettante per le ore non lavorate fra 0 e 40 settimanali; l'intervento è contemplato anche nel caso di riduzione o sospensione del lavoro in seguito ad intemperie stagionali. Una più organica disciplina è stata stabilita dalla legge 20.5.1975 n. 174 e dalla legge 26.5.1978 n. 215. Sulla base di queste leggi, alla C.i.g. sono affidati interventi ordinari e straordinari. Mentre gli interventi ordinari vengono effettuati attingendo a un fondo costituito dai contributi versati dagli imprenditori, gli interventi straordinari sono prevalentemente alimentati da contributi dello Stato. Gli interventi straordinari sono previsti per crisi economiche settoriali o locali, per ristrutturazione degli impianti e riorganizzazione aziendale, per conversioni produttive. L'art. 6 della l. 9 febbraio 1979 n. 36 e successive modifiche, prevede un vero e proprio intervento per tutelare situazioni di sostanziale disoccupazione, disciplina la mobilità dei lavoratori e sopperisce a gravi stati di disoccupazione nei territori del mezzogiorno, determinatisi in seguito al completamento di opere pubbliche a grandi dimensioni, di impianti industriali e di lavori finanziati in parte o totalmente dallo stato, quando esistano possibilità di occupazione provenienti da investimenti pubblici. La l. 19 dicembre 1984 n. 863 inoltre, riconosce il trattamento di integrazione salariale a quelle imprese che "abbiano stipulato contratti collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un suo più razionale impiego"; in questo caso il ricorso alla cassa non deriva dallo stato di crisi dell'impresa, ma dal contratto di solidarietà per la cui stipula si propone come strumento di incentivo. Nel 1991, con la l. 23 luglio 1991 n. 223, venne gradualmente disincentivato l'uso della C.i.g., a fronte di un più ampio impiego dell'istituto della mobilità (V. MOBILITÀ, INDENNITÀ DI).